Novità introdotte dal nuovo protocollo anti-Covid-19 aggiornato il 06/04/2021

In data 06/04/2021 è stato aggiornato il protocollo nazionale la cui ultima versione risaliva al 24/04/2020, si elencano qui di seguito i punti salienti:

  • La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le  modalità  previste dalla  normativa  vigente  (circolare  del Ministero  della  salute  del  12  ottobre  2020 ed  eventuali istruzioni successive).  I lavoratori  positivioltre  il ventunesimo  giorno  saranno  riammessi  al  lavoro  solo dopo  la negativizzazione  del tampone  molecolare  o  antigenico  effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
  • In caso  di  lavoratori  dipendenti  da  aziende  terze  che  operano  nello  stesso  sito produttivo  (es.  manutentori, fornitori,  addetti  alle  pulizie  o  Vigilanza,  )  che risultassero   positivi   al   tampone   COVID-19,  l’appaltatore  dovrà  informare immediatamente il committente,per il tramite del medico competente,ed entrambi dovranno  collaborare  con  l’autorità  sanitaria  fornendo    elementi    utili all’individuazione di eventuali contatti stretti,nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
  • in tutti   i   casi   di condivisione   degli   ambienti   di   lavoro,al  chiuso  o  all’aperto,è   comunque obbligatorio  l’uso  delle  mascherine  chirurgiche  o di dispositivi  di  protezione individuale di livello superiore.Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
  • Nel caso  vengano  utilizzati  ammortizzatori  sociali,  anche  in  deroga, valutaresempre  la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche  con  opportune  rotazionidel  personale  coinvolto; utilizzare in  via  prioritaria  gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degliistituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente  finalizzati  a  consentire  l’astensione  dal  lavoro  senza  perdita  della retribuzione. Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
  • In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con  il  MC  e  il  RSPP, tenga  conto  del contesto associato  alle  diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte  salve  le  deroghe  previste  dalla  normativa vigente.  Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gliesami  di  qualifica  dei  percorsi  di  IeFP,  nonché  la  formazione  in  azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle  singole regioni, i corsi di  formazione da effettuarsi  in materia di  protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività  di  laboratorio,  nonché  l'attività  formativa  in  presenza,  ove  necessario, nell’ambito di  tirocini,  stage e attività di laboratorio,  in  coerenza  con  i  limiti normativi  vigenti,  a  condizione  che  siano  attuate  le  misure  di  contenimento  del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento  del  contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di prevenzione»    pubblicato    dall’INAIL.  E’ comunque    possibile,    qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
  • La riammissione  al  lavoro  dopo  infezione  da  virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in  osservanza della normativa di  Per il reintegro  progressivo dei  lavoratori  già  risultati  positivi  al  tampone  con  ricovero  ospedaliero,  il  MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a  seguito  di  assenza  per  motivi  di  salute  di  durata  superiore  ai  sessanta  giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione anche per valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

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