Relazione sulla gestione degli Esposti relativi ai Manufatti Contenenti Amianto (MCA)

Premessa
Il dott. Guariniello ha più volte definito la questione italiana “Amianto” come la “storia della stupidità umana”. Non si può dargli torto visti i dati allarmanti del Ministero della Sanità e dell’OMS sui casi di malattie amianto-correlate, emersi nella Conferenza Straordinaria sul tema tenuta a Venezia nello scorso Novembre..
Le patologie amianto-correlate possono essere così schematizzate:
1) asbestosi;
2) placche pleuriche;
3) tumori del polmone e/o di altre sedi (carcinoma bronchiale, esofago, stomaco, colon-retto, laringe, faringe, bocca, rene e ovaie);
4) mesoteliomi.
I casi di malattie asbesto-correlate non si possono più nascondere come in passato: 1 morto di mesotelioma pleurico alla settimana solo a Casale Monferrato, e ci si attende migliaia di casi all’anno a livello nazionale, cosicché addirittura la CEE stà valutando un termine perentorio per la dismissione/rimozione/bonifica completa dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) su tutto il territorio della Comunità.
L’Amianto è stato considerato nel dopoguerra come “il materiale del futuro”, utilizzato nei modi più disparati: otturazioni dentarie, bocchini di pipe e sigarette, indumenti dei VV.FF., tessuti e tendaggi ignifughi, pavimenti e rivestimenti, filtri per i succhi di frutta ed alimenti, sacchi delle Poste Italiane, isolamenti e coibentazioni, guarnizioni e frizioni dei dischi freni/frizioni di macchine o trattori, ecc.. Nel recente passato le pressioni delle lobby dei produttori (tra i più ricchi al mondo) e la presenza incontrastata dei MCA nelle nostre case, hanno determinato una tolleranza ed addirittura uno scetticismo ed incredulità a fronte delle voci in merito alla sua pericolosità. L’Amianto ha pertanto avuto una diffusione incontrastata, sia nella vita quotidiana che negli ambienti di lavoro. Si pensi che, nonostante sia passato quasi un ventennio dalle prime campagne per il censimento sul territorio di questo materiale, ancora oggi non se ne conoscono i quantitativi. Dopo la sentenza “Eternit” di Torino, le denunce delle associazioni e dei familiari “morti da amianto” e a seguito di iniziative e casi mediatici discussi, si sta’ prendendo lentamente coscienza del problema, con il rischio per l’immediato futuro di una gestione emergenziale ed irrazionale del tipo “lo vedi muori”, slogan provocatorio diffuso nell’alessandrino, e conseguenti esposti, denunce e segnalazioni alle autorità.
L’argomento amianto è ancora poco conosciuto anche agli esperti del settore. I dati certi sono che “fa male”, e che non vi è una dose/correlata, cioè non esiste dose minima sotto la quale si è certi di non contrarre malattie. Sappiamo anche che i MCA: tubazioni, lastre, corde, pannelli, cartoni, reti, vernici, ecc, con il tempo e le aggressioni chimico/fisiche dell’uomo e della natura liberano nell’aria delle fibre che sono inalabili anche a notevoli distanze. Una copertura in lastre di “eternit”, che posata negli anni ‘80 non rilasciava fibre d'amianto, dopo 20/30 anni a causa del consumarsi della malta cementizia che teneva unite le stesse, disperde nell’ambiente fibre estremamente volatili.
L’amianto si trova in natura nella porzione fibrosa delle rocce da serpentino ed anfibolo, minerale molto diffuso in Piemonte e Valle d’Aosta, e dalle cave (la principale a Balangero –To), veniva estratto, raffinato e portato nelle fabbriche per la produzione di manufatti.
La Legge che ha bandito la produzione, la commercializzazione, l’importazione ed esportazione, ecc. risale ai primi anni ‘90 (Legge N.257 del 27/3/1992). E’ entrata pienamente in vigore solo dopo 2 anni, per cui in tutti i fabbricati, residenziali e non, costruiti/Ristrutturati prima dell’Aprile del 1994 è estremamente probabile trovare MCA.

Obblighi per i Proprietari di Fabbricato con MCA
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA in un edificio è obbligatoria la nomina di una figura “Responsabile con compiti di controllo e Coordinamento”, comunemente denominato “Responsabile Amianto” (persona qualificata con competenza documentata in materia). Tale figura ha la funzione di valutare il Rischio per la salute delle persone esposte, condizione legata all’indice di rilascio di fibre di asbesto, derivante dallo stato di integrità e dalla possibilità di danneggiamento del MCA. Il Responsabile Amianto ha altresì l’obbligo di controllare e coordinare tutti i lavori di manutenzione dei MCA per evitare o contenere dispersione di fibre. A tal fine dovrà essere predisposta un’idonea Autorizzazione per i lavori; e prevedere all’apposizione della specifica segnaletica di sicurezza ed avvertimento, oltre ad una corretta informazione agli occupanti l’edificio sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
Dovrà essere effettuato altresì un controllo e monitoraggio delle condizioni di cui sopra nel tempo, con cadenza annuale in presenza di materiale friabile e conseguente relazione da inviare all’ASL territoriale competente. ( Punto 4 del DM 6 settembre 1994).
L’inosservanza degli obblighi a carco del proprietario di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.615,00 ad euro 18.675,00, ai sensi dell’Art.15 C.2 della Legge 257/92. Si tratta comunque di ben poca cosa rispetto ai profili di responsabilità, e conseguenti dovuti risarcimenti, per danni verso terzi causati dall’incuria e dall’omissione degli obblighi previsti, qualora venga provato il nesso causale tra il MCA nel fabbricato di proprietà e la malattia asbesto-correlata del querelante.
Tutti i proprietari di fabbricati o cose, pubblici e/o privati con MCA devono comunicarne la presenza all’ASL territoriale competente. (Legge Regionale n.30 del 14/10/2008)

Esposti / Segnalazioni
Rilevata la presenza diffusa sul territorio piemontese di coperture con MCA, la Giunta Regionale ha adottato un protocollo per la gestione degli esposti e delle segnalazioni dei cittadini, attraverso la Delibera della Giunta Regionale del 18 dicembre 2012 n.40-5094 che si sintetizza di seguito:
I soggetti istituzionali preposti alla gestione di questi esposti, sono:
• Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale del Comune;
• L’ARPA, ente specificatamente preposto alla tutela dell’Ambiente;
• l’ASL, attraverso l’ufficio Igiene (SISP) o l’Ufficio Sicurezza e Prevenzione negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) se trattasi di un locale di lavoro.

La valutazione e la gestione degli esposti (segnalazioni o denunce), inerenti alla presenza di manufatti contenenti amianto (MCA), presuppone la verifica di due elementi:
- aspetti documentali di cui al DM 6/9/1994 (vedi obblighi Proprietari);
- valutazione dello scenario dell’esposizione, da effettuarsi mediante l’esecuzione di specifica analisi del Rischio di esposizione alle fibre di amianto, atta ad evidenziare eventuali condizioni che possano determinare un rischio per la salute degli occupanti l’edificio e la collettività. Questa valutazione dipende da 2 condizioni:
o lo stato di conservazione del materiale contenente amianto, che viene verificato mediante l’utilizzo di specifici indicatori che consentono la valutazione del MCA al fine della possibile cessione di fibre, (Competenza ARPA);
o l’Indice di esposizione di popolazione, ovvero, nel caso di ambienti di lavoro, dei lavoratori; la probabile esposizione viene analizzata sulla base di variabili che permettano di verificare il numero e le caratteristiche dei soggetti esposti, nonché il tempo con cui gli individui, in una determinata area, possono venire a contatto con fibre disperse dai MCA, (Competenza ASL/SPRESAL).

Gestione dell’Esposto:
- la segnalazione viene inoltrata al Sindaco nel cui territorio è presente il manufatto;
- Il Sindaco trasmette la segnalazione al Dipartimento Provinciale di ARPA;
- L’ARPA, ricevuta la comunicazione esegue uno specifico sopralluogo con i relativi campionamenti. Esamina il manufatto e ne valuta lo stato di conservazione (indice di degrado). Tale Comunicazione viene spedita da ARPA all’ASL/SPRESAL territoriale competente;
- L’ASL effettua le seguenti verifiche in merito a:
o documentazione (nomina Responsabile Amianto, Programma di controllo e manutenzione, ecc.), potendo applicare le sanzioni indicate in capo ai Proprietari dei Fabbricati in caso di omissione,
o contesto in cui è presente il MCA eseguendo la valutazione dell’indice di esposizione di popolazione o lavoratori.
- L’ASL a seguito delle verifiche di cui sopra (ARPA e l’indice di esposizione), effettua l’analisi complessiva del rischio di esposizione con proposta degli eventuali provvedimenti da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica, che verrà inviata all’ARPA, titolare dell’endoprocedimento.
- ARPA, ricevuto il parere dall’ASL/SRESAL, trasmette la documentazione e le relative proposte al Sindaco;
- Il Sindaco procede all’emissione dei provvedimenti di propria competenza.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Piobesi d’Alba, li 22/7/2013
Mauro Saglia – Sicurtea Engineering srl
tecnico qualificato amianto Regione Piemonte ex Art.10 L.257/92

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