Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, sono entrati in vigore dal 26 gennaio 2012 i nuovi adempimenti per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Alcune delle novità introdotte:
- tutte le imprese vengono classificate in tre categorie di rischio (basso, medio, alto) in base al codice ATECO 2002-2007;
- tutti i lavoratori devono partecipare ad una formazione generale e ad una formazione specifica di durata e contenuti sanciti dall’Accordo;
- sono stati definiti i contenuti e la durata per la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono funzione di RSPP;
- introdotti i contenuti, la durata e le modalità per la formazione e l’aggiornamento per Dirigenti e preposti.
Formazione Generale: sono esplicitati i contenuti minimi della formazione rivolta a tutti i lavoratori, specificando la durata minima di 4 ore. Viene inoltre stabilito l’aggiornamento obbligatorio quinquennale di 6 ore.
Formazione Specifica: è introdotta sulla base della categoria di rischio (basso, medio, alto) dell’Azienda, con durata correlata di 4, 8 o 12 ore. Gli argomenti da svolgere durante la formazione si devono riferire anche ai rischi specifici aziendali e a quelli esplicitamente correlati alla mansione dei lavoratori. Anche per la formazione specifica viene introdotto l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore.
Formazione per Datori di Lavoro: la durata della formazione viene da oggi correlata al settore ATECO di appartenenza, quindi da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore. Viene inoltre stabilito l’aggiornamento obbligatorio quinquennale, la cui durata è correlata al rischio aziendale, ovvero di 6, 10 o 14 ore, valido anche per Datori di Lavoro attualmente in carica di RSPP.
Il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 gg. dalla data di inizio attività.
Formazione per i Dirigenti: l’Accordo introduce modalità d’indirizzo circa i contenuti e la durata minima della formazione per i Dirigenti :16 ore suddivise in 4 moduli, da completarsi nell’arco temporale di 12 mesi. Viene inoltre proposto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
Formazione dei Preposti: l’Accordo propone che la formazione obbligatoria abbia durata di 8 ore e l’aggiornamento periodico cadenza quinquennale, di durata pari a 6 ore.
Importante evidenziare che l’Accordo suggerisce di ripetere la formazione del preposto ogniqualvolta cambi il rapporto di preposizione.
Regola generale per Dirigenti, Preposti e lavoratori neoassunti è che devono essere avviati a corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione, in ogni caso il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 gg. dall’assunzione.